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La disciplina normativa è contenuta sia nell'Ordinamento Comunitario, recepito ed attuato mediante appostita normativa da Spagna e Italia, sia negli Ordinamenti interni dei singoli Stati.

PER AVVOCATI

    * Direttiva comunitaria 98/5 CE
    * D.lgs. n. 96 del 2/2/2001
    * Ley 34/2006 (acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los
      Tribunales)


PER COMMERCIALISTI

    * Direttiva comunitaria 52/1991
    * Direttiva comunitaria 2001/19
    * Direttiva comunitaria 2005/36
    * D.lgs n. 115/92

    * D.lgs n. 319/94
    * D.lgs n. 277/03
    * D.lgs 206/07 (attuazione delle direttive 36/2005 e 100/2006);
    * D.lgs 59/2010 (attuazione della direttiva 2006/123).

Mediante tali normative gli Ordini professionali o i Ministeri possono stabilire, l’obbligo di far sostenere un esame conpensativo al professionista straniero che intende esercitare la professione nello Stato membro. Pertanto, l’accoglimento dell’istanza avente ad oggetto l’esercizio della professione in Italia, è rimessa alla piena discrezionalità degli organi competenti. Ciò significa che non è detto che il Professionista iscritto al Collegio spagnolo potrà automaticamente esercitare anche in Italia. In attuazione delle suddette normative, necessita presentare un’istanza ai competenti organi/Enti italiani, i quali possono rigettarla o chiedere un esame compensativo.
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Avv. Abenavoli Tancredi Ordine degli Avvocati di Roma Partita I.V.A. 02656050803